Conversione della patente Estera: cosa devi fare?

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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Conversione patente Estera

L’art.135 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce infatti che “I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno“.

Questo vuol dire che il primo anno da quando prendi la residenza puoi guidare con la patente di guida del tuo paese, solo se accompagnata dal Permesso Internazionale di guida o da una traduzione giurata della stessa. A partire dal secondo anno di residenza la patente deve essere convertita in una patente di guida italiana oppure deve essere conseguita ex novo.

Posso convertire la mia patente Estera?

La conversione della patente Estera comporta la sostituzione del documento con una italiana. La domanda sorge spontanea: “Devo rifare tutti gli esami?!”. Per convertirla non devi rifare gli esami se:

  • Hai preso la patente prima di acquisire la residenza in Italia;
  • Abiti in Italia da meno di 4 anni, al momento della conversione.

Se abiti da più di 4 anni in Italia oppure hai preso la patente Estera dopo la residenza italiana, prima di trasformare la patente, dovrai fare la revisione.

Quali patenti si possono convertire?

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (Circolare Prot. n° 7996/23.18.01  del 9 aprile 2018). Riportiamo di seguito l’elenco:

Albania (valido fino al 12 luglio 2026), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Conversione per particolari persone

Ci sono alcuni Stati esteri che rilasciano patenti che si possono convertire in Italia solo per determinate categorie di cittadini. Tra questi vi rientrano:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Conversione patente Comunitaria

La patente Comunitaria, cioè quella rilasciata da uno Stato che appartiene all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, è equiparata alla patente di guida italiana.

Questo significa che puoi circolare con la patente di guida comunitaria fino alla sua scadenza prevista dalle norme dell’Unione Europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE). Alla fine del periodo di validità devi, tuttavia, richiedere la conversione della patente in un Ufficio della Motorizzazione Civile.

Patente Comunitaria senza scadenza o scadenza superiore

Se la tua patente Comunitaria è senza scadenza oppure ha una scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione Europea, allora questo fa per te. Infatti hai l’obbligo di convertire la patente dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Dopo la conversione la patente viene ritirata e restituita allo Stato membro che l’ha rilasciata.

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